Quando si perde un proprio caro, non si ha di certo la voglia di occuparsi delle incombenze burocratiche che però è necessario adempiere. Ecco perchè è fondamentale fare la scelta giusta dell’impresa a cui affidarsi. A volte infatti capita che persone senza scrupoli e dignità, approfittino dei momenti di dolore e di sconforto delle famiglie colpite da un lutto. Per far fronte a queste vergognose situazioni che rasentano lo sciacallaggio, la FE.N.I.O.F – Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri – ha chiesto ai suoi associati di sottoscrivere il Codice di Comportamento. L’adesione a tale codice è un gesto di responsabilità e serietà ed inoltre offre la possibilità di affrancarsi rispetto a tutte quelle imprese che inquinano la categoria. Aderendo al codice di comportamento ogni impresa si impegna a comportarsi e ad operare in ogni frangente nel massimo rispetto nei confronti dei propri clienti. E’ opportuno sottolineare che sono i familiari a scegliere in totale libertà l’impresa alla quale affidarsi. Però noi ci sentiamo in dovere di dare alcuni consigli e indicazioni a tutte quelle famiglie che si trovano nella necessità di scegliere un’impresa funebre:
  • diffidate dalle imprese segnalate da sconosciuti ed evitate coloro che si presen tano presso l’abitazione o il luogo del decesso senza essere stati interpellati;
  • rivolgetevi all’impresa di fiducia e una volta stabilite le vostre necessità e richieste fatevi fare un preventivo, chi lavora onestamente fa della trasparenza un suo punto di forza;
  • la professionalità del proprio interlocutore è il primo segnale della serietà dell’azienda;
  •  ricordatevi che la fattura è parzialmente detraibile, quindi fatevi sempre fare la fattura che dovrà essere dell’importo totale e non della sola quota detraibile
  • è bene sapere che le spese funebri sono esenti IVA.
Parentela è il rapporto giuridico che intercorre fra persone che discendono da uno stesso stipite e quindi legate da un vincolo di consanguineità. Sono parenti in linea retta le persone che discendo l’una dall’altra (padre-figlio), sono parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo uno stipite comune (ad esempio il padre o il nonno), non discendono l’una dall’altra (fratelli o cugini). Nella linea retta il grado di parentela si calcola contando le persone sino allo stipite comune, senza cacolare il capostipite. Nella linea collaterale i gradi si calcolano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti sino allo stipite comune (da escludere) e da questo discendendo all’altro parente.

PARENTI

Parenti di primo grado:
  • figli e genitori (linea retta).
Parenti di secondo grado:
  • fratelli e sorelle; linea collaterale: sorella, padre (che non si conta), sorella;
  • nipoti e nonni; linea retta: nipote, padre, nonno (che non si conta).
Parenti di terzo grado:
  • nipote e zio; linea collaterale: nipote, padre, nonno (che non si conta) zio;
  • bisnipote e bisnonno; linea retta bisnipote, padre, nonno, bisnonno (che non si conta).
Parenti di quarto grado:
  • cugini; linea collaterale: cugino, zio, nonno (che non si conta), zio, cugino.
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado.

AFFINI

L’affinità è il vincolo fra un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge (gli affini di ciascun coniuge non sono affini fra di loro). Il grado di affinità è lo stesso che lega il parente di uno dei coniugi e quindi: Affini di primo grado: suocero e genero (in quanto la moglie è parente di primo grado con il proprio padre), suocero e nuora. Affini di secondo grado: marito e fratello della moglie (in quanto la moglie è parente di secondo grado con il proprio fratello) moglie e sorella del marito ecc. Affini di terzo grado: zio del marito rispetto alla moglie (in quanto lo zio è parente di terzo grado rispetto al marito-nipote) ecc. Affini di quarto grado: cugino del marito rispetto alla moglie (i cugini sono fra di loro parenti di quarto grado). Ricordiamo che i coniugi fra loro non sono nè parenti nè affini. L’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, ascendenti legittimi, fratelli legittimi, collaterali, altri parenti fino al 6° grado, allo Stato. In ordine si escludono. Facciamo un esempio:
  • Se Tizio muore e lascia moglie e figli, i genitori e i fratelli sono esclusi dall’eredità.
  • Se Caio muore senza figlie e moglie, i fratelli e gli ascendenti erediteranno.
La legge che regolamenta le successioni è retta da due principi fondamentali che si limitano l’un l’altro: la libertà testamentaria e la trasmissione familiare della ricchezza. Nel primo caso si riconosce la libertà alla persona di disporre dei propri interessi oltre il confine della vita nei limiti previsti dalla legge. Il secondo principio prevede che in mancanza di testamento la legge riconosca nei rapporti di coniugi o/e di parentela fino al sesto grado un titolo a succedere cioè divenire eredi del defunto. Secondo questo principio della trasmissione familiare della ricchezza una quota (che varia a seconda dei casi) dei beni rimane sempre agli stretti congiunti detti – legittimari – (coniuge, figli legittimi e naturali e ascendenti in mancanza di figli).
Il chiamato all’eredità ha la libertà di accettare o di rifiutare quanto la successione gli prospetta. L’accettazione si esprime con atto scritto e la legge prevede diversi modi per accettare l’eredità che sono:
  1. accettazione espressa.
  2. accettazione tacita.
  3. accettazione con beneficio di inventario.

 

ACCETTAZIONE ESPRESSA

L’accettazione espressa consiste in una dichiarazione scritta dalla quale risulti l’intenzione di accettare l’eredità. L’accettazione può essere fatta, o alla presenza di un notaio, o anche con una semplice scrittura privata firmata e datata dall’accettante.

ACCETTAZIONE TACITA

Si dice accettazione tacita quando l’eredo a seguito di un suo comportamento chiaro ed inequivocabile, lasci intendere di avere accettato l’eredità ad es. appropriazione di beni ereditari, disposizioni sugli stessi beni, o promozione di un’azione spettante all’erede.

ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D’INVENTARIO

L’accettazione con beneficio d’inventario riguarda solamente gli eredi e non i legatari (coloro i quali non hanno un legame di parentela ma che beneficiano di un lascito per testamento). Questo perchè ovviamente i legatari non rispondono in alcun modo dei debiti del de cuius. Infatti l’accettazione con beneficio di inventario ha principalmente lo scopo di separare i beni patrimoniali dai debiti del de cuius. Quindi accettando incondizionatamente l’eredità si accettano anche i debiti. Accettando invece con beneficio d’inventario l’erede non vede intaccato il proprio patrimonio in quanto i debiti da pagare saranno pari al valore dell’eredità del de cuius. In generale qualunque sia la modalità di accettazione il chiamato all’eredità ha dieci anni di tempo per decidere se accettare o meno. Se entro dieci anni non si manifesta l’accettazione si perde ogni diritto sull’asse ereditario che si devolve secondo le regole stabite per legge (art.480 C.C.). Tuttavia chiunque ne abbia interesse può chiedere al giudice che sia fissato un termine per accettare, trascorso il quale il chiamato all’eredità perde il diritto. Come l’accettazione, la rinunzia all’eredità è un atto privo di condizioni o termini, riguarda l’intera eredità ed è revocabile fino a quando un ulteriore erede non abbia accettato l’eredità. Si consiglia ad ogni modo, di affidarsi ad un professionista, notaio o geometra a seconda dei casi, che vi istruirà la pratica. L’art. 587 del Codice Civile definisce il testamento come “atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di loro”. Quindi le volontà espresse nel testamento possono essere modificate parzialmente o totalmente dal testatario (colui che fa testamento) tramite testamento successivo o atto terzo consegnato al notaio. Si riconoscono tre forme di testamento:
  • il testamento olografo e cioè il testatore di suo pugno dichiara la volontà di disporre datando e sottoscrivendo tale disposizione.
  • il testamento pubblico e cioè redatto dal notaio che, in presenza di due testimoni, riceve le dichiarazioni del testatore. Il vantaggio di scegliere questo tipo di testamento consiste nel fatto che si ha la possibilità di farsi consigliare dal notaio su come formulare correttamente le nostre volontà.
  • il testamento segreto consegnato dal testatore al notaio in busta sigillata davanti a due testimoni.
Nel caso di testamento del de cuius per la sua apertura si dovrà fornire al notaio l’estratto dell’atto di morte.
da parte del coniuge;La donazione richiede la forma dell’atto pubblico, cioè dell’atto notarile, con l’assistenza di due testimoni a pena di nullità. Il contratto è necessario perchè donante (chi dona) e donatario (chi riceve) devono essere d’accordo di donare e ricevere.

SUCCESSIONE

L’imposta sulle successione era stata abolità dalla legge n. 383 dd 18.10.2001 e pertanto per tutte le succcessioni che si sono aperte dopo tale data e fino al 31.21.2006 questa tassa non veniva più versata. Con l’ingresso della nuova finanziaria 2007 la tassa sulla successione fa nuovamente capolino. I nostri legislatori hanno puntato a colpire i grossi patrimoni. Infatti la finanziaria 2007 prevede una franchigia di 1.000.000,00.- (milione) di euro per successioni tra genitori e figli ed una franchigia di 100.000,00.- (centomila) euro per successioni tra fratelli. La franchigia si applica ad ogni singolo erede. La dichiarazione di successione va sempre presentata, nel caso che facciano parte dell’attivo ereditario beni immobili entro 12 mesi dalla morte del de cuius. Va presentata presso l’ufficio di zona dell’Agenzia delle Entrate (vecchio Ufficio del Registro) per la registrazione. Entro i 30 giorni succcessivi dalla registrazione della dichiarazione di successione, occorre inoltre presentare la richiesta di voltura degli immobili pressso gli uffici del Catasto. Chi eredita una casa (non di lusso) e se la stessa è per l’erede “prima casa” può avere delle agevolazioni, che consistono nel pagamento di una quota fissa (€ 168,00.-) sia per quanto riguarda l’imposta ipotecaria che catastale, invece del 2% e 1% . Nel caso che l’immobile venga ereditato da più eredi, per rientrare nelle agevolazioni di cui sopra è sufficiente che almeno uno abbia i requisisti per rientrare nelle agevolazioni. I requisiti dell’erede per poter rientrare nell’agevolazione sono i seguenti:
  • non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa nel territorio del comune dove si trova l’immobile ereditato;
  • non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di dirittti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa;
  • qualora non risieda già nel comune dove è situato l’immobile oggetto dell’eredità, deve altresì impegnarsi a stabilire la residenza entro 18 mesi.
Alla dichiarazione di successione si allegano, in carta semplice:
  • visure catastali;
  • certificato di morte del de cuius;
  • eventuale dichiarazione sostitutiva per la richiesta di agevolazione per prima casa;
  • certificato di destinazione urbanistica (pere i terreni);
  • prospetto della liquidazione delle imposte;
  • ricevuto di pagamento delle imposte;
  • nel caso di rinuncia all’eredità, copia autentica del verbale;
  • nel caso di successione testata, copia originale o autenticata del testamento.
Occorre inoltre procedere al pagamento in auto-liquidazione con il modello F23 delle imposte ipotecarie e catastali, e l’attestato va allegato alla dichiarazione. Gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Spetta, infatti, agli uffici delle Entrate competenti ricevere la dichiarazione di successione trasmettere copia a ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili.
  1. In caso di mancanza di parenti in grado di esaudire la volontà di essere cremati si suggerisce l’iscrizione presso la Società di Cremazione S.O.Crem.. In Regione essa ha sede a Udine, la cui modulistica è disponibile anche presso le nostre sedi. Prevede una quota associativa annuale irrisoria. Questa società provvede alla tutela della volontà al momento del decesso. (per ulteriori approfondimenti chiamare la sede di Udine dal lunedì al venerdì dopo le ore 16 allo 0432 512740)
  2. Mediante dichiarazione di volontà da redarsi presso un notaio, soprattutto qualora fra i parenti più prossimi ci sia discordanza nell’eseguire le volontà testamentarie espresse.
  3. Mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dall’erede più prossimo e da tutti gli eredi dello stesso grado all’unanimità, ovvero:
  • da parte del coniuge;
  • da parte di tutti i figli (in caso di decesso del coniuge, o mancato coniuge);
  • da parte dei genitori (o unico genitore se l’altro è deceduto);
  • da parte dei fratelli (in mancanza degli eredi diretti di cui sopra); e così via.

DETRAZIONE DALLE IMPOSTE SUI REDDITI

Qualunque sia la spesa sostenuta per le esequie, l’importo massimo deducibile dalla Dichiarazione dei Redditi è pari ad € 1.549,37.- La detrazione è del 19% di detta somma (ovvero vi viene reso un importo poco inferiore ai 300 euro). La fattura viene intestata ad un’unica persona, fermo restando che per poter beneficiare della detrazione essa deve essere un erede diretto. Detta persona potrà altresì dichiarare di aver effettuato le spese congiuntamente ad altri familiari facendo quante copie necessarie della fattura e scrivendo di proprio pugno su ciascuna di esse la formula di seguito riportata: Il sottoscritto (nome) (cognome) in qualità di (grado di parentela) del defunto dichiara di aver sostenuto le spese di cui alla presente fattura in nome e per conto di (nomi dei familiari). In fede. FIRMA Così facendo ciascuno dei familiari potrà portare la sua quota dei suddetti € 1.549,37.- in detrazione.(es. 5 copartecipanti alla spesa = 1/5 di detrazione). È molto importante che i dati dell’intestatario della fattura siano corretti e completi di Codice Fiscale. Non si possono infatti apportare modifiche trascorso un mese dalla data di emissione della fattura, per ragioni puramente fiscali. Ricordarsi di consegnare la tessera sanitaria all’A.S.L. presso il proprio distretto di competenza.
Il testamento olografo è la forma più semplice, economica e pratica per esprimere le proprie volontà, infatti non richiede la presenza né del notaio né di testimoni, però per non essere invalidato deve rispettare delle precise regole formali. Il primo requisito che deve avere un testamento per essere definito olografo è l’ortografia della scrittura. Il testamento deve essere scritto dal testatore di proprio pugno, la mancanza di tale requisito, ad esempio in caso di testamento scritto da una terza persona o con macchina da scrivere, comporta la nullità dello stesso. La scrittura deve avere la caratteristica dell’abitualità, intendendo per scrittura abituale una scrittura che sia usata con frequenza dal testatore in modo da identificarne la personalità. Il secondo requisito è rappresentato dalla data. Essa deve contenere l’indicazione del giorno, del mese, dell’anno in cui viene redatto il testamento. La mancanza della data comporta l’annullabilità del testamento. Infatti la mancanza della data non determina la nullità del testamento ma è necessaria, nel caso di più testamenti, a stabilire quale sia il più recente e quindi quello da ritenersi valido. Il terzo requisito è che il testamento venga sottoscritto dal testatore. La sottoscrizione deve essere autografa, apposta alla fine del documento e soprattutto deve poter designare con certezza il testatore. Nel caso in cui il testamento non sia firmato sarà dichiarato nullo. Nel testamento il testatore deve indicare quali volontà vuole siano rispettate e tra quali persone e in che proporzioni vengano suddivisi i suoi beni. Nel caso in cui il testatore non rispetti le quote stabilite dalla legge ai legittimari, questi o i loro eredi possono chiedere la reintegrazione della propria quota, oppure possono rinunciare rispettando la volontà del testatore. Nel caso in cui non vi siano legittimari il testatore può decidere in totale libertà a chi affidare i propri beni.
Se avete deciso di accettare un veicolo in eredità dovete provvedere a trascrivere l’accettazione di eredità e ad aggiornare la carta di circolazione. Il termine per la presentazione, per non incorrere in sanzioni, è di 60 gg. dalla dati dell’autentica della firma sulla dichiarazione di accettazione dell’eredità. In caso di più eredi, se solo uno di essi desidera intestarsi il veicolo, è necessario effettuare due successivi passaggi:
  • prima si iscrive il mezzo a nome di tutti gli eredi
  • poi si trascrive a favore dell’unico erede che intende risulatare intestatario del veicolo.
Si consiglia di farsi assistere da un’agenzia di pratiche automobilistiche.
Se non vi sono eredi aventi diritto la pensione di reversibilità non è necessario restituire il libretto all’I.N.P.S.; se c’è un accredito automatco in banca della pensione, è bene andare a bloccarlo onde evitare di dover restituire successivamente gli importi percepiti dopo il decesso. Se il coniuge del defunto è ancora in vita deve fare domanda per la pensione di reversibilità su apposito modulo. E’ bene rivolgersi ad un patronato ove, caso per caso, daranno istruzioni di come procedere. Il libretto di pensioni di guerra dev’essere restituito al Comune di residenza. Alcuni Enti Pensionistici esteri rimborsano una parte delle spese funerarie.

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

Aventi diritto:
  • coniuge anche divorziato se titolare di assegno di mantenimento;
  • figli minori studenti o inabili;
  • genitori ultra 65enni a carico del defunto e non titolari di pensione diretta (esclusa sociale).
Nel caso in cui la persona deceduta è vedova o non coniugata, gli eredi (figli, fratelli, nipoti) hanno diritto ai ratei della tredicesima (in questo caso il libretto va restituito all’INPS con la richiesta dei ratei) Requisisti per il diritto Il defunto sia titolare di pensione, oppure alla data di decesso abbia i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o inabilità. Misurazione della pensione 60% al coniuge e 20% a ciascun figlio in presenza del coniuge; 40% a ciascun figlio, in mancanza del coniuge e 15% a ciascun genitore, fratello. La pensione non può essere inferiore al 60% e superiore al 100% di quella liquadata o spettante al deceduto.

DECORRENZA DELLA PENSIONE

Dal 1° giorno del mese successivo alla data del decesso Cessazione del siritto Per il coniuge, in caso di matrimonio (liquidazione doppia annualità) per i figli nominabili:
  • al compimento dei 18 anni;
  • al compimento dei 21 anni, se studente di scuola media superiore;
  • al compimento dei 26 anni, se studente universitario.
Per figli inabili:
  • senza limiti di età.
Documenti da allegare alla richiesta
  • Domanda su apposito modulo sottoscritta dal richiedente;
  • Stato di famiglia storico;
  • Libretto di pensione del defunto e del coniuge;
  • Codice Fiscale del defunto, del coniuge e detrazioni fiscali;
  • Certificato di matrimonio;
  • Modello 740 o CUD (dichiarazione dei redditi);
  • Eventuale delega sindacale o mandato di assistenza di un patronato;
In caso di richieste di quote per figli maggiorenni:
  • Certificato di frequenza scolastica (se studente)
  • Atto notorio attenstante la convivenza a carico del defunto.
In caso di richiesta da parte dei genitori, fratello/sorella:
  • Atto notorio di convivenza;
  • Certificato d’inabilità;
  • Mod. RED/ANF.
N.B. tutti i documenti vanno compilati in carta semplice uso INPS.

ASSEGNO D’ACCOMPAGNAMENTO

Aventi diritto: l’assegno d’accompagnamento è strettamente personale e riferito solo al soggetto invalido. Nel caso quindi, di decesso di quest’ultimo, vengono a mancare le condizioni per la sua erogazione, che essendo di dodici mensilità, non ha possibilità di conteggio e d’erogazione, dei ratei di tredicesima agli eredi. Cessazione del diritto: Dal giorno di decesso del destinatario. Documenti da produrre:
  • Certificato di morte.

PENSIONE DI INVALIDITÀ CIVILE

Aventi diritto: non esiste la possibilità di reversibilità di questo tipo di pensione. Gli eredi possono solamente presentare la domanda per ottenere i ratei di tredicesima. Cessazione del diritto: Al giorno di decesso del destinatario. Documenti da allegare per la richiesta
  • Domanda per i ratei di tredicesima
  • Certificato di morte.

I LIBRETTI DI RISPARMIO AL PORTATORE

Chi è in possesso del libretto può riscuotere il saldo in qualsiasi momento. Conto corrente nominativo, con nome del defunto: il saldo si ritira solo per successione. Conto corrente con firma congiunta di due persone e un’intestatario muore: il saldo si ritira solo per successione. Conto corrente con firma disgiunta di due persone e un’intestatario muore: il saldo si ritira solo per successione, è però possibile per l’altra persona, prima della morte, fare un prelievo. Nel caso che gli eredi non abbiano l’obbligo di fare la successione la Banca per liquidare il saldo necessità normalmente dei seguenti documenti:
  • certificato di morte (il più delle volte è sufficiente questo);
  • atto notorio con il quale si identificano gli eredi del defunto;
  • copia del modello 740 presentato all’Ufficio Imposte.

ARMI

Qualora il defunto fosse stato proprietario di un’arma dev’essere data comunicazione ai Carabinieri o alla Questura entro 8 giorni dal decesso. N.B. Non spostate le armi è dovere delle Forze dell’ordine prelevarle dall’abitazione e prenderle in custodia anche se foste già in possesso di altro porto d’armi. Verranno trattenute in caserma fino alla registrazione delle stesse sul porto d’armi in vostro possesso.

CONTRATTI

All’atto del decesso dell’intestatario di un contratto di erogazione dei servizi gas, acqua, corrente elettrica, telefono, rifiuti occorre recarsi o scrivere presso la Società gestore del servizio per chiudere il rapporto contrattuale o chiederne voltura.